La manovra FINANZIARIA del Governo, le cui vicissitudini (quelle della manovra e di conseguenza anche del Governo) hanno illuminato le nostre vacanze di agosto (per chi è riuscito a fare le ferie), ha toccato anche i tirocini formativi (gli "stage") fino ad oggi disciplinati dall'art. 18 L. 196/97 (c.d. pacchetto Treu) e dal relativo Decreto Ministeriale attuativo 25 marzo 1998 n. 142.
IL TESTO DELLA MANOVRA DEDICATO AI TIROCINI FORMATIVI / STAGE
Semprechè, mentre scrivo, non abbiano cambiato di nuovo il testo, l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (la Manovra finanziaria) recita quanto segue:
"Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini
1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione,i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio.
2. In assenza di specifiche regolamentazione regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione."
"Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini
1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione,i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio.
2. In assenza di specifiche regolamentazione regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione."
IN ESTREMA SINTESI (E SEMPLIFICANDO LA DISCIPLINA PRECEDENTE)
PRIMA
Gli stage potevano essere attivati entro 18 mesi dalla laurea o da un master post-laurea, potevano durare un massimo di dodici mesi presso la stessa azienda, non costituivano (e non costituiscono anche dopo la manovra) un rapporto di lavoro e non prevedevano l'obbligo di un rimborso in favore del tirocinante. IL PROBLEMA era principalmente rappresentato dal fatto che a fronte di aziende serie che offrivano un rimborso spese pur non essendo obbligate, ce n'erano un fottio che usavano gli stage per trovare dei giovani che lavoravano gratuitamenteOGGI (POST MANOVRA)
Gli stage possono essere attivati soltanto entro 12 mesi dalla laurea o dal diploma, possono durare soltanto sei mesi e ancora non prevedono alcun rimborso spese.
LA MIA OPINIONE
A mio modo di vedere si corre il rischio di "buttare il bambino con l'acqua sporca". Il PROBLEMA degli stage gratuiti resta irrisolto e limitare la durata dello stage a solo sei mesi, a mio modo di vedere, non permette allo stagista di farsi abbastanza esperienza. Appena hai capito come funziona l'ambiente di lavoro dove stai facendo lo stage (nella mia esperienza ci vogliono almeno quattro mesi) e sei pronto ad iniziare a lavorare in maniera autonoma... Puff .. lo stage è finito. Speriamo almeno che in conseguenza di questa manovra e delle modifiche che la Manovra introduce (introdurrà) le aziende serie facciano un maggior uso di altre tipologie contrattuali che assicurano comunque uno stipendio ai neolaureati (penso ai contratti a progetto e ai contratti di apprendistato, anche se di questi ultimi non conosco la normativa specifica)
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